sabato 31 luglio 2010

REGOLAMENTO DEFINITIVO AREA DI TUTELA MARINA DI PORTOVENERE

Speriamo di fare cosa utile



REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL’AREA DI TUTELA MARINA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 CAPO II della Legge Regionale n. 30 del 3 settembre 2001
Art. 1 Delimitazione dell’Area di Tutela Marina denominata
“Arcipelago di Porto Venere”
L’Area di Tutela Marina (ATM) è compresa tra il lato occidentale dell’Isola Palmaria ed i segmenti congiungenti i seguenti punti:
Latitudine
Longitudine
PUNTO A
44° 02’ 58,4’’ N
009° 50’ 21,1’’ E
PUNTO B
44° 03’ 02,0’’ N
009° 50’ 21,1’’ E
PUNTO C
44° 02’ 48,3’’ N
009° 49’ 55,1’’ E
PUNTO D
44° 01’ 11,5’’ N
009° 51’01,3’’ E
PUNTO E
44° 01’34,5’’ N
009° 51’ 33,3’’ E
PUNTO F
44° 02’ 02,5’’ N
009° 50’ 50,0’’ E
Coordinate geografiche riferite al Datum “WGS 84”
All’interno dell’ATM tra Punta Beffettuccio e Punta Secca è presente il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C) - IT 1345104 - (Prateria di Posidonia) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992.
Art.2 Finalità
Le finalità principali dell'ATM sono:
la conservazione del livello di naturalità e di diversità biologica;
la tutela degli habitat e delle specie rare o minacciate;
la tutela delle popolazioni delle entità endemiche o rare vegetali ed animali;
la promozione, la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti e degli organismi marini presenti nonché delle peculiarità ambientali della zona;
il mantenimento, lo sviluppo e la promozione delle attività economiche tradizionali legate all’ATM e compatibili con la protezione ambientale
Art. 3 Ente Gestore
L’ATM, istituita con L.R. del 3 settembre 2001 n° 30, è gestita dal Comune di Porto Venere, di seguito denominato “Ente gestore”.
L’Ente gestore ha il compito di definire le spese di applicazione dei corrispettivi riferiti alle specifiche autorizzazioni secondo le tariffe predisposte annualmente.
L’Ente gestore attraverso il monitoraggio delle attività, per esigenze di tutela ambientale, può adeguare la disciplina delle stesse attraverso successivi provvedimenti che devono essere sottoposti all’esame della Commissione per la gestione del tratto di mare.
Art. 4 Attività consentite
All’interno dell’ATM sono consentiti:
l’accesso e la navigazione a natanti ed imbarcazioni da diporto che rispettino il limite massimo di 6 nodi in tutte le zone dell’ATM, fatte salve ulteriori norme restrittive;
l’accesso e la navigazione ai restanti mezzi nautici (trasporto passeggeri, centri per l’immersione, da pesca, da lavoro, ricerca scientifica) che rispettino il limite massimo di 6 nodi in tutte le zone dell’ATM, previa autorizzazione dell’Ente gestore ai sensi del presente regolamento e fatte salve ulteriori norme restrittive.
per natanti ed imbarcazioni il raggiungimento e l'allontanamento dalle zone di ormeggio ed ancoraggio ad una velocità non superiore ai 3 nodi o a remi;
l’ormeggio di natanti ed imbarcazioni alle strutture predisposte dall’Ente gestore sulla base delle caratteristiche dei fondali e delle esigenze gestionali;
l’ormeggio, dall’alba al tramonto, alle strutture predisposte in punti prestabiliti di natanti ed imbarcazioni per visite subacquee effettuate all’interno dell’ATM, sulla base delle disposizioni dell’Ente gestore indicate nel presente regolamento;
l’accesso e l’ancoraggio allo specchio di mare tra le isole del Tino e del Tinetto, ad unità da diporto di lunghezza non superiore ai 10 metri;
la balneazione, lo snorkeling, le immersioni in apnea;
le immersioni con apparecchio ausiliario di respirazione autorizzate dall’Ente gestore, effettuate singolarmente o con centri per l’immersione;
la pesca sportiva secondo specifiche disposizioni di cui al successivo art. 13 del presente regolamento;
il prelievo di campioni d’acqua, di organismi e minerali, esclusivamente per motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall’Ente gestore, fatti salvi i monitoraggi ed i controlli istituzionali;
manifestazioni, mostre e iniziative connesse all’ATM previa autorizzazione dell’Ente gestore.
Art.5 Attività non consentite
All’interno dell’ATM non sono consentite:
l’accesso ad unità navali di lunghezza fuori tutto (l.f.t) superiore a 24 metri;
la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale se non autorizzate dall’Autorità Militare nella fascia di mare dell’isola del Tino che va da Punta Bianca al Porticciolo;
l’ancoraggio di natanti ed imbarcazioni tra Punta Beffettuccio e Punta Secca (Isola Palmaria) e nel tratto tra Capo dell’isola e i limiti meridionali dell’ATM ad eccezione degli specchi acquei appositamente delimitati dall’Ente gestore, come indicato dall’art. 4.6 del presente regolamento;
le attività di pesca fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente regolamento;
l’uso di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o acustici, se non per fornire, ai turisti trasportati, informazioni sugli itinerari e sulle località visitate e col volume sonoro sufficiente per la percezione degli stessi;
l’approdo all’isola del Tino, fatta eccezione per le visite organizzate dall’Ente gestore previa autorizzazione della Marina Militare;
l’approdo all’isola del Tinetto, se non autorizzato dall’Ente gestore;
tutte le attività che possono recare danno e compromettere la tutela e la salvaguardia dell’ambiente secondo le normative nazionali, regionali e le ordinanze locali.
In particolare sono vietate:
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e tutte le attività che possono recare pericolo o turbamento alle specie animali e vegetali, ad eccezione di quanto indicato nel presente regolamento sul tema della pesca;
l’immissione di specie estranee;
l’alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell’acqua oltre che le caratteristiche geomorfologiche dell’ambiente;
la discarica di rifiuti solidi e liquidi e l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche temporaneamente, le caratteristiche dell’ambiente marino;
l’uso di esplosivi o di qualsiasi altro mezzo distruttivo di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
attività che possono recare intralcio, danno e disturbo alla realizzazione delle ricerche scientifiche e dei programmi di studio che si attuano nell’area protetta;
Art.6 Agevolazioni
L’Ente gestore attraverso apposite deliberazioni potrà concedere agevolazioni a chi risiede nel Comune di Porto Venere da almeno due anni, nonché la persona giuridica con sede legale e/o operativa da almeno un anno nel comune di Porto Venere ed il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nel Comune di Porto Venere.
Art.7 Trasporto passeggeri
Entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento gli armatori dei mezzi nautici adibiti al trasporto passeggeri dovranno sottoscrivere un Protocollo d’Intesa con l’Ente gestore al fine di poter operare all’interno dell’ATM.
Art.8 Attività crocieristiche a scopo commerciale
Eventuali attività crocieristiche a scopo commerciale, ivi comprese attività di pescaturismo, devono richiedere l’autorizzazione all’Ente gestore.
Nella richiesta di autorizzazione dovranno essere fornite una serie di informazioni relative al numero di passeggeri trasportati, all’imbarcazione e al tragitto della crociera.
Nel caso di crociere che prevedono anche immersioni subacquee nell’ATM gli organizzatori devono fare riferimento a quanto previsto dall’art. 12 del presente regolamento.
Art. 9 Noleggio e Locazione
Le imprese che svolgono attività di noleggio e locazione devono richiedere l’iscrizione annuale in un apposito elenco tenuto dall’Ente gestore.
Le imprese iscritte devono esporre, su ogni imbarcazione posseduta, i contrassegni rilasciati dall’Ente gestore. I suddetti contrassegni devono essere riconsegnati al termine di scadenza dell’iscrizione all’Ente gestore.
Art.10 Diporto Nautico
L’esercizio del diporto nautico, è consentito secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e con i vincoli indicati dalle disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto della Spezia e dalle disposizioni indicate nelle normative vigenti riguardanti la navigazione da diporto.
Art.11 Campo Boe
Nelle zone in cui è vietato l’ancoraggio sono predisposti campi boe con le seguenti prescrizioni:
è vietato l’ormeggio a più di due unità da diporto sulla stessa boa;
le boe hanno le seguenti funzioni:
boa gialla: attività di immersioni subacquee;
boa rossa: ormeggio unità da diporto;
boa bianca e verde: attività istituzionali dell’ATM;
le boe per l’ormeggio delle unità da diporto sono posizionate dal 1° maggio al 30 settembre con riserva dell’Ente gestore di anticipare e/o posticipare tali date.
ai fini dell’ormeggio i soggetti interessati devono versare un corrispettivo all’Ente gestore.
Art.12 Attività di Immersione Subacquea
L’Ente gestore si riserva di indicare i siti di immersione dell’ATM di Porto Venere.
Le immersioni effettuate con i centri per l’immersione (imprese e associazioni) o senza avvalersi dei centri suddetti devono essere autorizzate dall’Ente gestore.
I centri per l’immersione devono richiedere, all’Ente gestore, un’autorizzazione che avrà durata annuale; coloro che intendono svolgere visite subacquee senza avvalersi dei centri per l’immersione devono richiedere specifica autorizzazione per ogni singola uscita all’Ente gestore, compilando l’apposito modulo e versando la quota stabilita.
L’autorizzazione è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, alla sottoscrizione di un apposito atto contenente regole di comportamento, modi e termini per l’esercizio di attività che sia compatibile con le finalità dell’ATM.
I mezzi nautici utilizzati dai centri per l’immersione autorizzati saranno dotati di logo del Parco contenente il numero dell’autorizzazione.
Per ogni sito di immersione è autorizzato un numero massimo di 28 subacquei in contemporanea comprese le eventuali guide.
Le immersioni sono consentite solo a subacquei brevettati e rispettando i limiti del brevetto che si possiede. Per i centri per l’immersione dovrà essere rispettato il rapporto guida-sub 1:6, tale rapporto dovrà essere rispettato anche a bordo dell’imbarcazione.
Le immersioni subacquee nelle grotte sommerse sono consentite ad un numero massimo di 4 subacquei alla volta comprese eventuali guide.
L’esercizio dell’attività subacquea professionale è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell’Ente gestore.
In tutta l’ATM sono vietate le attività subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore.
I mezzi nautici utilizzati per l’immersione devono ormeggiare nelle apposite boe (ogni boa potrà ospitare al massimo 2 mezzi nautici contemporaneamente) e l’ormeggio dovrà essere limitato alla sola durata dell’immersione. In caso di boa occupata si dovrà attendere o dovrà essere cercata una nuova e libera postazione per l’immersione.
I centri per l’immersione autorizzati devono riportare in un apposito registro, preventivamente vidimato dall’Ente gestore e dall’Autorità Marittima, per ogni visita guidata la data, il sito di immersione, i dati dei partecipanti e le guide responsabili delle immersioni. I registri dovranno essere compilati a fine immersione ed esibiti a richiesta dell’Autorità Marittima e dell’Ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall’Ente gestore unicamente a scopo statistico e ai fini della tutela ambientale.
L’Ente gestore potrà organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per le guide subacquee abilitate, a norma di legge, ad effettuare attività subacquea.
I centri per l’immersione partecipano all’attività di censimento delle specie animali e vegetali presenti nei fondali dell’ATM, secondo modalità stabilite di comune accordo con l’Ente gestore.
I proprietari e i conducenti dei mezzi nautici saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche per le persone trasportate durante le fasi di avvicinamento. Durante l'immersione le responsabilità sono assunte dalla guida o dal subacqueo in possesso del brevetto di più alto livello all’interno del gruppo.
Per motivi di sicurezza durante l’immersione, il mezzo nautico dovrà essere presidiato da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza.
Art. 13 Attività di Pesca
In tutta l’ATM di Porto Venere non è consentita la pesca con reti a strascico, con reti derivanti e con la cianciola; sono altresì vietate le gare di pesca.
La pesca a traina è consentita a tutti in tutta l’ATM di Porto Venere;
Ai soli pescatori sportivi/ricreativi in possesso di autorizzazione, rilasciata dall’Ente gestore, è consentita la pesca a bolentino in tutta l’ATM ad eccezione della fascia di mare di 100 metri intorno alle coste del Tino e del Tinetto.
Ai soli pescatori professionisti, di cui al punto 7, può inoltre essere concessa la cala di attrezzi da posta di superficie anche nel tratto di mare a nord-est dell’Isola del Tino.
L’Ente gestore può effettuare controlli delle attività di pesca nell’ATM per attività di monitoraggio e per scopi statistici.
Pesca Sportiva / Pesca Ricreativa
E’ vietata la pesca a cernie, corvine, musdee e crostacei ed il prelievo di molluschi bivalvi e gasteropodi.
E’ vietata la cattura ed il prelievo di stadi giovanili di organismi, la cui definizione è indicata dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
È consentita ai pescatori sportivi/ricreativi residenti nel Comune di Porto Venere previa autorizzazione rilasciata dall’Ente gestore.
Per i pescatori sportivi/ricreativi non residenti, l’Ente gestore rilascia un massimo di 70 autorizzazioni annuali.
E’ consentita la pesca unicamente con i seguenti strumenti:
lenze e canne con un massimo di due attrezzi a persona;
una fiocina anche con l’ausilio di una fonte luminosa;
una nassa per imbarcazione.
La quantità massima giornaliera pescabile è di 2 kg a persona.
In caso di utilizzo di mezzo nautico il quantitativo di pescato non potrà superare i 4 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Le misure di cui sopra possono essere superate solo nel caso di pesca di un singolo esemplare.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca sportiva/ricreativa, i soggetti richiedenti dovranno versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria e rimborso spese.
Pesca Subacquea
La pesca subacquea è vietata fatte salve le deroghe che potranno riguardare esclusivamente i residenti del Comune di Porto Venere, subordinate alle seguenti condizioni:
è consentita la pesca solo nel tratto di mare tra Punta Beffettuccio e Punta del Pittone;
è vietata la pesca a cernie, corvine, musdee, e crostacei ed il prelievo di molluschi bivalvi e gasteropodi;
è vietata la cattura ed il prelievo di stadi giovanili di organismi la cui definizione è indicata nella normativa nazionale e comunitaria;
la quantità massima giornaliera pescabile è di 2 kg a persona.
In caso di utilizzo di mezzo nautico il quantitativo di pescato non potrà superare i 4 kg, indipendentemente dal numero di persone trasportate. Le misure di cui sopra possono essere superate solo nel caso di pesca di un singolo esemplare.
Pesca Professionale
E’ consentita ai pescatori residenti nonché alle cooperative aventi sede nel Comune di Porto Venere previa registrazione all’Ente gestore.
È consentita con l’utilizzo di una lampara per ogni imbarcazione e con l’uso di palamiti con un massimo di 200 ami. I palamiti che verranno calati a meno di 100 metri dai siti di immersione, dovranno essere calati un’ora dopo il tramonto e salpati entro le 8 del mattino seguente.
Tutti gli attrezzi dovranno possedere cartellino o bandierina di riconoscimento indicante il nome dell’imbarcazione o numero di matricola e dovranno essere illuminati.
I soggetti autorizzati devono annotare su un registro vidimato dall’Ente gestore i periodi di pesca, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca, informazioni che saranno utilizzate per scopi statistici.
Ai pescatori professionisti non residenti, che sono stati segnalati all’ente gestore dalla Regione Liguria, è consentito pescare in ATM in seguito a rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente gestore.
Per i pescatori professionisti non residenti è concesso l’ingresso in ATM ad una sola imbarcazione alla volta. Tale imbarcazione potrà calare un solo attrezzo nelle acque dell’ATM.
Attività di pescaturismo
L’Ente gestore, sentita la Commissione per la gestione dell’ATM, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente. Tale attività può essere svolta da pescatori professionisti residenti, nonché da cooperative di pescatori professionisti costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nel comune di Porto Venere.
Per tutto quanto concerne le modalità di utilizzo ed i limiti degli attrezzi si fa riferimento alla Disciplina della Pesca Marittima e alla Disciplina dell’attività del pescaturismo così come risulta da normativa comunitaria e nazionale.
Art.14 Ricerca Scientifica
La ricerca scientifica da parte di enti ed istituzioni di ricerca sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente gestore, previa presentazione di apposita istanza.
Le domande per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei programmi di ricerca dovranno contenere:
l’oggetto, le finalità, le modalità e la durata della ricerca;
i nominativi del responsabile e dei partecipanti al programma di ricerca;
tutte le informazioni utili riguardanti il/i mezzo/i navali, le modalità di prelievo e le strumentazioni di bordo.
Il responsabile della ricerca deve fornire all’Ente gestore una copia della relazione finale e delle pubblicazioni relative alle attività svolte.
Nelle pubblicazioni derivanti dalla ricerca, dovrà essere indicato che quest’ultima è stata resa possibile con la collaborazione dell’Ente gestore.
Art. 15 Attività da lavoro
Il trasporto merci e i lavori subacquei e marittimi devono essere autorizzati dall’Ente gestore a richiesta degli interessati.
La domanda deve contenere:
data inizio e fine lavori;
oggetto e scopo dei lavori;
il responsabile dei lavori e il personale incaricato ai lavori.
I lavori devono rispettare le disposizioni indicate dall’Ente gestore e devono avvenire sempre senza danneggiare l’ambiente naturale.
Art. 16 Altre Attività
Le riprese professionali fotografiche, cinematografiche e televisive, a scopo commerciale e con fini di lucro, ed il loro utilizzo devono essere autorizzate dall’Ente gestore a richiesta degli interessati.
La domanda deve indicare:
durata e metodi di ripresa;
l’oggetto e lo scopo delle riprese;
il responsabile del programma e il personale incaricato alle riprese;
il metodo di diffusione delle pellicole e/o filmati.
Le riprese devono rispettare le disposizioni e le limitazioni indicate dall’Ente gestore e devono avvenire sempre rispettando e tutelando le specie animali e vegetali e senza danneggiare l’ambiente naturale dell’ATM.
Una copia del risultato finale delle riprese deve essere consegnato all’Ente gestore.
Nel prodotto finale delle riprese deve essere indicato che il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’Ente gestore.
Per eventi sportivi, il cui campo di gara sia compreso totalmente o in parte nell'ATM, deve essere presentata comunicazione all'Ente gestore in cui indicare periodo, percorso o zona della manifestazione con cartografia allegata, durata, numero partecipanti, nominativo del responsabile.
Per eventi sportivi, è vietato il posizionamento di qualsiasi corpo morto o altro tipo di corpo nei fondali dell'ATM.
Per eventi sportivi che prevedono fotografie, video o produzione di materiale che hanno come oggetto la flora e la fauna dell'ATM, copia del materiale deve essere consegnato all'Ente gestore.
L'Ente gestore, avrà il compito di comunicare e richiedere, se ritenuto necessario, l'emanazione di ordinanza alla Capitaneria di Porto.
Art. 17 Sanzioni
I trasgressori al presente Regolamento, salvo che il fatto non si configuri come reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione, autonoma od eventuale concorso con altre fattispecie, dell'articolo 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di accertamento della violazione delle disposizioni indicate nel presente Regolamento, compreso l’eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall’Ente gestore secondo i criteri e le procedure dallo stesso previste, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
Art. 18 Attività di sorveglianza
La sorveglianza dell’ATM di Porto Venere è esercitata ai sensi dell’art. 19, comma 7 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 come modificato dall’articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, dalla Capitaneria di Porto nonché dalle polizie degli Enti locali, delegati nella gestione dell’ATM.
L’attività di sorveglianza nell’ATM di Porto Venere è coordinata dalla Capitaneria di Porto.
Art. 19 Disposizioni finali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente regolamento.
I proprietari, i conducenti e i locatari dei mezzi nautici saranno responsabili in solido delle norme di sicurezza e di tutela ambientale anche per le persone trasportate.
L’Ente gestore nelle attività di informazione, divulgazione e monitoraggio potrà essere coadiuvato da organizzazioni di volontariato debitamente convenzionate. Tale personale sarà reso riconoscibile.
Ogni proposta di modifica al presente regolamento deve essere sottoposta all’esame della Commissione per la gestione dell’ATM, di cui art. 3 comma 3 della L.R 30/2001.
L’Ente gestore emetterà atti di gestione e provvedimenti in materia di sanzioni in cui saranno stabiliti i relativi importi. L’Ente gestore si riserva di pubblicare un prontuario delle infrazioni per l’accertamento delle violazioni della normativa in vigore nell’ATM.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia e alle ordinanze della Capitaneria di Porto della Spezia.
Art. 20 Norma transitoria
Fino alla predisposizione delle zone di ormeggio regolamentate dall’Ente gestore e delle boe di delimitazione è consentito l’ancoraggio in tutta l’ATM, tranne che nel tratto tra Punta Secca e Punta Beffettuccio all’isola Palmaria.
Restano ferme le Ordinanze della Capitaneria di Porto della Spezia e la normativa vigente.

Nessun commento: